PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le norme della presente legge si applicano ai giovani, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i quindici e i trenta anni e costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme della presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sintonia con gli indirizzi dell'Unione europea, cooperano al fine di riconoscere il ruolo delle giovani donne e dei giovani uomini nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, promuovendone la cittadinanza attiva e favorendo, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, le loro opportunità nei seguenti ambiti:

          a) cittadinanza attiva e informazione;

          b) cultura, mobilità, istruzione, integrazione e promozione sociale;

          c) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;

          d) conciliazione della vita professionale con quella sociale.

Art. 3.
(Ministero delle politiche per i giovani).

      1. È istituito il Ministero delle politiche per i giovani, al quale è attribuito il

 

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compito di promuovere e coordinare gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 2 e nei settori di cui all'articolo 4, comma 3. Il Ministero approva il piano nazionale triennale delle politiche per i giovani di cui all'articolo 4, finalizzato a individuare gli interventi da realizzare, in maniera coordinata, a livello nazionale.
      2. Il Ministero delle politiche per i giovani ha altresì il compito di incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad organizzare la rispettiva azione ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
      3. Al Ministro delle politiche per i giovani sono trasferiti i compiti e le funzioni in materia di politiche per i giovani attribuiti al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nonché le risorse umane e strumentali in dotazione al relativo Dipartimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Le modalità dei trasferimenti previsti dal comma 3 sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani).

      1. Presso il Ministero delle politiche per i giovani è istituito un Coordinamento nazionale, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di lavoro, solidarietà sociale, pari opportunità, istruzione, università e ricerca, cultura, economia e finanze, sviluppo economico e sport. Il Coordinamento collabora con il Ministro delle politiche per i giovani nella definizione delle priorità nazionali in materia, anche ai fini della loro inclusione nel Piano nazionale triennale delle politiche per i giovani, di seguito denominato «Piano», tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea.

 

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      2. Il Piano è predisposto avvalendosi altresì della collaborazione delle regioni, delle province e dei comuni ed è approvato dal Ministro delle politiche per i giovani di intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
      3. Il Piano prevede gli interventi da realizzare nell'ambito dei seguenti campi d'azione:

          a) promozione di forme di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione giovanili, anche a livello europeo;

          b) promozione dell'informazione anche attraverso lo sviluppo di reti e di strutture informative, favorendo collaborazioni e raccordi con analoghe reti nazionali ed europee;

          c) sviluppo di un dialogo con i giovani e con le loro organizzazioni a livello nazionale, regionale e locale;

          d) promozione di azioni di educazione ai valori democratici europei e ai princìpi etici e alla legalità;

          e) sviluppo di programmi e di servizi volti a favorire l'autonomia, la crescita personale, la socializzazione, la creatività e la partecipazione alla vita politica, economica e culturale;

          f) sensibilizzazione al concetto di identità europea e sostegno agli scambi internazionali e alla mobilità europea;

          g) diffusione e promozione, mediante ogni tipo di azione, della cultura dei diritti umani, rivolte, in modo particolare, a combattere ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali sulla disabilità o sull'orientamento sessuale;

          h) rimozione, attraverso forme speciali di finanziamento, degli ostacoli per il raggiungimento dei gradi più alti degli studi;

          i) promozione di interventi rivolti di giovani in materia di formazione, di istruzione e di occupazione;

 

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          l) sostegno alla crescita dei nuovi talenti nel campo della ricerca scientifica, artistica, economica, culturale e sociale;

          m) sostegno all'inserimento delle giovani donne e dei giovani uomini nella società e nel mondo del lavoro;

          n) promozione di piani e di attività formativi rivolti ai giovani;

          o) incentivi alle azioni di programmazione trasversale che promuovono lo sviluppo imprenditoriale giovanile;

          p) promozione della cultura della sostenibilità, e del miglioramento della qualità della vita intesa anche nel senso di spazi e tempi della città;

          q) sostegno ai progetti che favoriscono un approccio intersettoriale e trasversale tra le istituzioni locali, nazionali ed europee nel rispetto del principio della sussidiarietà;

          r) sostegno alla capacità progettuale e creativa dei giovani attraverso adeguate forme di finanziamento a loro favore.

Art. 5.
(Compiti delle regioni).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le regioni:

          a) danno attuazione al Piano, predisponendo gli strumenti normativi e amministrativi ritenuti necessari per garantire il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge;

          b) concertano con le province e con i comuni gli indirizzi e le priorità degli interventi da attuare nei rispettivi territori;

          c) provvedono, nei settori di propria competenza, a garantire l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni rivolte ai giovani;

          d) integrano con proprie risorse i fondi stanziati dallo Stato per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano;

 

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          e) verificano l'attuazione degli indirizzi e delle priorità di cui alla lettera b) attraverso il monitoraggio sui progetti realizzatine il controllo sui risultati ottenuti.

Art. 6.
(Compiti delle province).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le province:

          a) coordinano la programmazione degli interventi all'interno del rispettivo territorio in coerenza con gli indirizzi regionali e in relazione alle proprie competenze;

          b) concertano con i comuni le priorità sulle azioni da intraprendere in favore dei giovani, favorendo anche forme di consultazione degli stessi;

          c) supportano l'azione dei comuni e intervengono, ove necessario, con attività e servizi di dimensione sovracomunale;

          d) promuovono e sostengono le reti tra i comuni, le reti tra associazioni giovanili e le reti istituzionali al fine di favorire collaborazioni, raccordi e partenariati locali, nazionali ed europei;

          e) agevolano l'aggregazione tra i comuni per favorire e sviluppare la programmazione integrata;

          f) intervengono con proprie risorse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 7.
(Compiti dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, i comuni:

          a) operano, anche in forma associata, attraverso la programmazione degli interventi di propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e, in particolare, per la creazione di

 

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strutture, di servizi e di attività in grado di dare risposte alle esigenze dei giovani;

          b) favoriscono lo sviluppo di un dialogo strutturato con i giovani e con le loro organizzazioni al fine della condivisione delle politiche a loro dirette;

          c) prevedono, nell'ambito della programmazione generale delle proprie attività, iniziative e progetti volti alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e al sostegno dell'autodeterminazione dei giovani;

          d) favoriscono la diffusione dell'informazione rivolta ai giovani, anche attraverso l'attivazione di progetti specifici;

          e) assicurano il dialogo costante con le associazioni giovanili;

          f) programmano e realizzano progetti specifici che prevedono il coinvolgimento dei giovani.

Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro delle politiche per i giovani trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 9.
(Norma finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Per gli anni successivi al 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.